Art. 7.
(Interventi del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio).

      1. Per il raggiungimento degli obiettivi della presente legge è istituito, a decorrere dall'anno 2008, presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, il Fondo per la limitazione delle emissioni luminose nelle aree protette, di seguito denominato «Fondo», con una dotazione iniziale di 8 milioni di euro.
      2. Fino al 31 dicembre 2010, il 50 per cento delle risorse del Fondo sono destinate agli interventi di adeguamento di cui all'articolo 5.
      3. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità per l'accesso ai finanziamenti di cui al presente articolo.